La promozione on line ha reso il sito web un asset fondamentale di ogni impresa. Quante volte capita di non acquistare prodotti o servizi per via dell’inadeguatezza, dello scarso appeal o della lentezza del sito internet di un’azienda?

Per non parlare della frequenza d’abbandono degli ordini sui carrelli di siti non efficaci e funzionali.

Data l’ormai innegabile centralità del web e la rilevanza degli investimenti che ogni azienda è chiamata a compiere su questo media, diventa sempre più importante conoscerne gli specifici strumenti di protezione.

Il sito internet, in particolare, può essere considerato a tutti gli effetti un’opera multimediale che raccoglie testi, immagini, video.

Ogni parte del sito può essere proficuamente protetta con gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.

Vediamo come.

I TESTI
Per la tutela dei contenuti e dei testi è di supporto la normativa sul Diritto d’autore, secondo la quale “sono protette dal diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

I testi in particolare ricevono una tutela sulla base dell’Art.2 l.d.a. in cui si specifica che sono ricomprese tra le opere protette «le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale».

La Legge n. 248, 18 agosto 2000 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, in revisione della Legge 633/41, ha riconosciuto tutela a tutti i testi pubblicati in Internet, stabilendo che sono automaticamente protetti dal diritto d’autore.

Ciò significa che la riproduzione sul proprio sito di un testo copiato da altre pagine web, è da considerarsi plagio.

IMMAGINI E FOTOGRAFIE
Le immagini realizzate a fini promozionali del prodotto o del servizio, pubblicate on line, sono soggette a tutela autorale, come pure le fotografie.

Con riferimento alle immagini fotografiche, la stessa Legge sul Diritto D’Autore compie una differenziazione tra opere fotografiche, nelle quali vi sia espressione della personalità dell’Autore (si pensi ad un paesaggio rappresentato con un gioco di luci, dimensioni, inquadrature) e semplici fotografie (si pensi a delle immagini di prodotti che comunque presuppongono l’utilizzo di una certa tecnica fotografica).

Secondo la normativa nazionale l’utilizzo delle fotografie, legato alla promozione di prodotti o servizi, necessita del consenso dell’autore della foto in entrambi i casi precedentemente enucleati.

Infine qualsiasi pubblicazione on line di immagini di terzi, anche non a fini di promozione dei propri prodotti o servizi, esclude l’uso privato consentito.
È quindi dal momento stesso della pubblicazione sul web che viene meno la condizione dell’uso privato della foto, che pure normalmente sarebbe consentito.

LAYOUT GRAFICO
I layout grafici, ossia le “schermate” delle pagine web, sono proteggibili come design, a patto che ricorrano i requisiti di novità e carattere individuale, oltre che dal Diritto d’autore.

Sarebbe inoltre configurabile una tutela residuale per concorrenza sleale, intrinsecamente limitata perché può operare solo in condizioni di concorrenza (merceologica o territoriale) tra gli imprenditori.

Ne consegue che se il plagio della struttura grafica delle pagine web fosse stato compiuto da imprenditore che operi in altro ambito merceologico, la tutela per concorrenza sleale non potrebbe essere di supporto.

SOFTWARE
Il software riceve una protezione tramite Diritto d’autore. Il Diritto d’autore non necessita di essere stigmatizzato con un deposito, ma ha una genesi che coincide con la data della creazione. È sempre importante conservare delle prove che permettano di attestare tale data.

Al fine di avere una data certa è stato istituito presso la Siae il Pubblico Registro per il Software, presso il quale possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.

Quando i software contengano delle innovazioni tecniche, ossia siano in grado di risolvere in modo non ovvio un problema tecnico, è possibile una protezione tramite brevetti o modelli di utilità.

NOME A DOMINIO
Il nome a dominio è proteggibile come marchio. È caldamente consigliabile farlo visto che il traffico sul sito, o sulle pagine ad esso collegate (si pensi ad esempio al blog), è sempre veicolato tramite questa denominazione.

È un errore pensare che essere assegnatari di un nome a dominio, possa attribuire dei diritti sul marchio. Accade semmai il contrario. Attraverso il marchio si riesce a tutelare il nome a dominio.

La protezione del marchio permette inoltre di sventare in modo più semplice i fenomeni di Domain Grabbing (appropriazione indebita di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui) o l’uso dei propri marchi come meta-tag, o infine l’uso indebito del proprio marchio per il servizio di posizionamento Ad Words di Google.

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Conoscere e comprendere gli aspetti della protezione, sia sul fronte della tutela delle proprie “creazioni” sia su quello della lesione dei diritti di terzi, è importante per calibrare e ottimizzare le nostre azioni sul mare magnum del web.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti.

Dr.ssa Benedetta Dolci
Nr. Iscriz. Albo (1361 M)